Con la pronuncia in commento, le S.U. Civili della Corte di Cassazione hanno ammesso la possibilità che il contratto con cui il titolare del lastrico solare ceda in godimento, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un determinato lasso temporale un ripetitore ovvero altro impianto tecnologico, di cui la controparte detenga la disponibilità ed il godimento, possa essere astrattamente qualificato sia come contratto ad effetti reali, che come contratto ad effetti obbligatori, dovendo poi verificarsi, in concreto, quale dei due schemi negoziali le parti abbiano prediletto e tale compito d'interpretazione negoziale spetta al giudice di merito.
Note
Diritti reali e condominio 20.08.2020
La qualificazione giuridica del contratto con cui si concede il lastrico solare a terzi per l'installazione di ripetitori di segnali di telefonia
di Salvatore Messina