CASS. CIV. - sez. III - 5 dicembre 2014, n. 25731 - (i) In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico “terminale” connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro.
(ii) Il danno biologico e il danno da perdita della vita sono ontologicamente diversi, con la conseguenza che, laddove non risulti che sia stata richiesta sin dal primo grado quest'ultima tipologia di danno e non soltanto la prima, la domanda successivamente proposta relativa al danno da perdita della vita costituisce una inammissibile proposizione di domanda nuova.