In tema di compensatio lucri cum damno, la detrazione dell'attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito (o dall'inadempimento) dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile. Deve pertanto detrarsi dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità derivante dall'assicurazione contro i danni riscossa dal danneggiato-assicurato in conseguenza dell'illecito, in quanto il credito indennitatrio, pur avendo titolo diverso, ha il medesimo fine del credito risarcitorio, tendendo alla riparazione del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso; e in quanto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore comporta l'automatica surrogazione dello stesso del diritto del danneggiato verso il responsabile dell'illecito.
Note
Danno e responsabilità 26.10.2018
Quando si applica il principio della compensatio lucri cum damno: gli scenari futuri per gli assicuratori
di Paolo Mariotti, Giuseppe Bernizzoni