CASS. CIV. – sez. III – 10 ottobre 2014, n. 21426 - Numerosi indici legislativi rivelano che l’attività di polizia, essendo diretta alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e dunque a prevenire o fronteggiare aggressioni a beni collettivi e individuali, si sottrae al novero di quelle intrinsecamente pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c. Nondimeno, può assumere tale connotato quando nel corso del suo svolgimento si faccia uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica dotati della medesima capacità offensiva: in tal caso l’interprete è chiamato a verificare se ricorrano i presupposti di operatività della causa di giustificazione prevista dall’art. 53 c.p.
Note
Danno e responsabilità 13.05.2015
A proposito della responsabilità della p.a. per l’esercizio di attività pericolose: alcune puntualizzazioni
di Nicola Rumine