Cass., sez. III, ord.
La Suprema Corte riafferma che la perdita del feto per malpractice sanitaria integra un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, dotato di duplice dimensione (sofferenza interiore e riflessi dinamico‑relazionali), da liquidarsi mediante le Tabelle di Milano, adeguatamente personalizzate alla luce delle circostanze del caso concreto e previo esperimento, tutte le volte in cui risulti possibile, dell’interrogatorio libero delle parti.



