TRIBUNALE DI MILANO - sez. X - 10 luglio 2015, n. 8537 - La lesione del diritto costituzionalmente garantito ad un giudizio reso da un giudice terzo ed imparziale è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., con un necessario riferimento alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c. L’utilizzo dell’equità deve, tuttavia, evitare di tradursi in ingiustificate disparità di trattamento, e deve tendere ad assumere come riferimento liquidatorio, parametri oggettivi e, se possibile, di portata generale per una serie indeterminata ed astratta di casi.
Note
Danno e responsabilità 04.10.2016
L’epilogo della “vicenda Mondadori”: l’azione risarcitoria si chiude con la discutibile applicazione della l. n. 89 del 2001
di Antonella Pedata