La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento subendone le conseguenze invalidanti; b) da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.