L’Autore ripercorre il dibattito sul danno c.d. tanatologico avendo riguardo ai principi, in parte innovativi, affermati di recente da Cass. civ. n. 1361 del 2014 che si discosta dall’orientamento tradizionale che nega la configurabilità di un danno biologico diretto nei casi in cui la morte segua immediatamente od a breve distanza di tempo dall’evento lesivo, ritenendo che il danno da perdita della vita, pur essendo altro e diverso dal danno alla salute, rientra nel danno non patrimoniale ed il relativo credito risarcitorio è acquisito dalla vittima istantaneamente, al momento della lesione mortale, così costituendo imprescindibile eccezione al principio della irrisarcibilità del danno-evento ed assolvendo funzione compensativa in ragione della trasmissibilità iure hereditatis.
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Danno e responsabilità 01.03.2014
Sul fondamento (e la liquidazione) del danno tanatologico
di Franco Petrolati