La l. 8 marzo 2017 n. 24 interviene nuovamente sullo statuto della responsabilità connessa allo svolgimento dell'attività sanitaria e, muovendo dal segno già tracciato nel 2012 dalla legge n. 189 (c.d. Legge Balduzzi), compie scelte chiare destinate ad avere un significativo impatto nel complesso settore della «medical malpractice». Consapevole che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e che il rischio clinico va prevenuto e gestito nell'interesse del singolo e della collettività, la l. n. 24 del 2017 ha il pregio di distinguere la responsabilità della struttura sanitaria e socio-sanitaria (pubblica e privata) da quella del medico e di farne discendere sia distinti criteri di imputazione della responsabilità civile, sia un coerente sistema di obblighi assicurativi e di riparto interno fra i corresponsabili del danno. Nonostante la limitazione della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie e l'alleggerimento della loro posizione processuale nei giudizi di risarcimento danni (rinvenibili già nella Legge Balduzzi), la recente l. n. 24 del 2017 introduce importanti novità e delinea un sistema nel quale la tutela risarcitoria per i danneggiati dall'attività sanitaria può dirsi per vari aspetti ampliata.
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Danno e responsabilità 31.03.2017
Prime riflessioni sulla riforma della responsabilità civile da attività sanitaria (l. 8 marzo 2017, n. 24)
di Patrizio Gattari