In generale, la disciplina sul concorso di colpa si giustifica innanzitutto osservando che, se presupposto del danno è la sussistenza di un nesso eziologico tra il danno medesimo e la condotta dell’autore dell’illecito, quest’ultimo deve per forza di cose risarcire solamente i pregiudizi eziologicamente ricollegabili alla propria condotta e non, invece, quelli causalmente riconducibili al comportamento del danneggiato. In tale prospettiva, le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che in tema del risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. – applicabile per l’espresso richiamo dei cui all’art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale – il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza.
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Danno e responsabilità 09.08.2016
Note su alcune ricorrenti fattispecie in tema di concorso del fatto colposo del creditore
di Vincenzo Papagni