Approfondimenti

Danno e responsabilità 07.03.2017

Quale futuro per i danni punitivi? (aspettando la decisione delle Sezioni Unite)

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Sommario:

  1. 1. I tre livelli del discorso sui “danni punitivi” (con una precisazione terminologica).
  2. 2. Il dibattito sulle funzioni della responsabilità civile.
  3. 3. La funzione punitivo-sanzionatoria della responsabilità di diritto civile ed i suoi punti di emersione.
  4. 4. Danni punitivi, ordine pubblico e delibazione della sentenza straniera recante condanna per questo titolo: il ruolo del principio di effettività.
  5. 5. Conclusioni: consistenza della situazione giuridica soggettiva, modalità dell'offesa, efficienza della scelta rimediale e giudizio di delibazione della condanna per danni punitivi.
 

Il problema della possibilità – avuto riguardo al parametro normativo dell'ordine pubblico [ex art. 64, comma 1, lett. g), l. n. 218 del 1995] – di delibare una sentenza straniera recante condanna al risarcimento per un titolo di danni punitivi sollecita una riflessione circa le funzioni che la responsabilità civile è chiamata a svolgere nel tempo presente. Al riguardo, l'impostazione tradizionale nel senso della funzione prevalentemente, se non esclusivamente, riparatoria-compensativa dell'istituto aquiliano appare ormai difficile da sostenere, in presenza di numerosi punti di emersione normativa di una curvatura funzionale sanzionatoria del medesimo, e che trovano spiegazione, oltre che giustificazione sistematica, nell'esigenza di arricchire lo strumentario della tutela civile dei diritti. Quest'esigenza risulta particolarmente accentuata nei casi, assai diversi tra di loro, nei quali la condanna al risarcimento del danno in funzione puramente riparatoria risulti inadeguata allo scopo. Può trattarsi, innanzi tutto, della difficoltà di ravvisare (o quanto meno di provare) una perdita di utilità patrimoniali o personali di vita che sia conseguenza dell'illecito; può trattarsi, ancora, della circostanza che la concreta determinazione del danno risarcibile, in quanto largamente inferiore al profitto conseguito dall'autore dell'illecito, non sia in grado di svolgere un'apprezzabile funzione dissuasiva; può trattarsi, infine, delle modalità assunte dalla condotta del candidato responsabile che, per la loro accentuata gravità, reclamino una reazione ordinamentale anche sul versante del diritto privato, reazione destinata ad esprimersi con il tipico strumento rimediale proprio di quest'ultimo: e cioè la costituzione di un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro a carico del responsabile del fatto lesivo di una situazione giuridica soggettiva ed a beneficio del titolare di quest'ultima. La constatazione di questa linea evolutiva del sistema fornisce un primo elemento significativo per la soluzione, in senso affermativo, del problema della delibazione della sentenza straniera, soprattutto ove si consideri che si tratta di uno sviluppo perfettamente conforme ad un principio di rango altresì costituzionale, qual è quello che impone al legislatore di predisporre rimedi effettivi per le situazioni giuridiche soggettive che esso discrezionalmente riconosca. Naturalmente, anche in questa materia viene in rilievo il carattere intrinsecamente bilaterale del giudizio di responsabilità civile, con il corollario che l'istanza di protezione effettiva della situazione giuridica da tutelare dovrà essere bilanciata con il limite del non irragionevole sacrificio del destinatario della condanna risarcitoria con funzione punitiva. Di qui, ancora, la necessità di una valutazione in ordine alla possibilità di delibazione della sentenza calibrata sulla peculiarità della singola situazione giuridica soggettiva e delle modalità della lesione della medesima.