Il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., nella lettura offerta in questo saggio, può rappresentare la sede normativa di una sanzione indirizzata a punire la malafede o la colpa grave del convenuto quali connotati della condotta lesiva oggetto dell’azione civile; un rimedio, dunque, non esclusivamente rivolto alla repressione civilistica degli abusi endoprocessuali. Per tale via, si schiudono le porte a presìdi rimediali in larga parte assimilabili ai punitive damages che, pur appartenendo alla tradizione dei sistemi di common law, sono tutt’altro che sconosciuti agli ordinamenti a tradizione giuridica civilistica. La disposizione del terzo comma certamente non brilla per chiarezza, ma ciò non ne paralizza le potenzialità applicative né può porne in discussione la legittimità, tanto più in un sistema nel quale sono visibili a occhio nudo le insufficienze di un modello di responsabilità risarcitoria schiacciato sulla dimensione strettamente compensativa.
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Danno e responsabilità 14.02.2014
Legittimità e operatività dei danni punitivi nell’art. 96, comma 3, c.p.c.
di Francesco Quarta