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Danno e responsabilità 26.07.2018

Illecito costituzionale e metodo. Spunti per un legislatore responsabile tra giudici e dottrina.

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Sommario:

  1. 1. Introduzione.
  2. 2. Scopo del contributo.
  3. 3. L’illecito costituzionale nella trattazione scientifica.
  4. 4. La Corte di cassazione per la prima volta sull’illecito costituzionale.
  5. 5. Il fatto.
  6. 6. Sovra-ordinazione tra ordinamenti o tra fonti? Un criticabile approccio unitario.
  7. 7. L’illecito costituzionale come contrappeso dell’esecutorietà della legge.
  8. 8. Antigiuridicità e libertà della funzione legislativo. Un insegnamento in prestito.
  9. 9. La Costituzione come vincolo. L’illecito costituzionale “prima” di Francovich.
  10. 10. Conclusioni. Per una teoria dell’illecito costituzionale.
 

Dottrina e giurisprudenza tendono a far dipendere la responsabilità civile dello Stato da legge dichiarata incostituzionale dal previo inquadramento dell’illecito comunitario nello schema della tutela aquiliana.

Si tratta di un percorso che, a ben vedere, va disatteso. L’illecito comunitario si giustifica in forza del vincolo derivante dai Trattati e in tanto l’art. 2043 c.c. risulta applicabile, in quanto i giudici ravvisano una corrispondenza tra i principi enucleati dalla Corte di giustizia e i requisiti della tutela aquiliana.

L’illecito costituzionale è insensibile a questo problema e, pur trovando legittimazione nel generale principio euro-unitario secondo cui non esiste potere che possa invocare una sovranità intangibile, va inquadrato direttamente nell’art. 2043 c.c., la colpa e l’ingiustizia vanno valutate alla stregua delle peculiarità dell’ordinamento interno, della sovra-ordinazione tra fonti (e non tra ordinamenti), dell’evoluzione del principio di legalità nello Stato costituzionale e da un richiamo, solo esemplificativo e non costitutivo, ai parametri elaborati dalla Corte di giustizia.