In assenza di contestazione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato ad una procedura di accordo ai sensi dell'art.8 l. n.3 del 2012 non può riguardare la convenienza della proposta stessa rispetto all'alternativa liquidatoria, dal momento che il relativo giudizio è riservato ai creditori; il giudice deve pertanto limitarsi ad una valutazione in ordine alla legittimità del procedimento, anche sotto il profilo della logicità, completezza e coerenza della relazione dell'OCC, nonché della fattibilità del piano attuativo
L'attestazione di competenza dell'OCC riguarda esclusivamente l'esistenza e consistenza dei beni sui cui si basa il piano e l'attuabilità dell'accordo
Note
Crisi d'impresa 28.05.2021
Verifica di convenienza e di fattibilità dell'accordo ex art. 8 l. n. 3 del 2012
di Alberto Crivelli