CASS. CIV. - sez. I - 8 maggio 2014, n. 9998 (sent.) - Ai fini della proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., anche nel caso di provvedimento di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, come in quello della dichiarazione di inammissibilità, il carattere decisorio deve essere riconosciuto esclusivamente quando la revoca “dipende da ragioni che escludono una consequenziale declaratoria di fallimento”, dovendosi, al contrario, negare l’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. quando il decreto è inscindibilmente connesso ad una successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, seppure non contestuale.
Note
Crisi d'impresa 01.04.2015
Spunti in tema di decisorietà e (conseguente) ricorribilità per cassazione del decreto di revoca del provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo
di Marina Cordopatri