CORTE APP. VENEZIA - 20 novembre 2013, decr. - La Corte d’Appello di Venezia cassa un provvedimento del Tribunale di Padova che autorizza il debitore concordatario ex art. 169-bis l. fall. a sciogliersi da un contratto in corso di esecuzione. Secondo i Giudici Veneziani, infatti, deve essere applicato il principio del giusto processo ed il provvedimento essere assunto con la partecipazione del contraente in bonis. Si critica tale ricostruzione: quello riconosciuto al debitore concordatario è un vero e proprio potere di sciogliersi dal contratto ed il giudice è quindi chiamato ad integrare la volontà dello stesso in un ottica di “gestione della crisi”. Da qui discende anche il modello procedimentale, ossia quello della giurisdizione c.d. sostanzialmente volontaria: attività di amministrazione del diritto privato nella quale non trova applicazione il principio del contraddittorio.
Note
Crisi d'impresa 30.06.2014
Potere di sciogliersi dai contratti ex art. 169-bis l.fall. e modello procedimentale
di Alberto Fasan