L'azione di responsabilità contro il curatore prevista dall'art. 38 l.fall. ha natura contrattuale, in ragione della peculiare natura del rapporto (riconducibile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi gravanti ex lege sull'organo gestorio.
Ne deriva che l'adempimento del curatore deve essere commisurato (e valutato) in base al parametro della diligenza “qualificata” di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.; parametro che, facendo leva sul grado di perizia necessario per lo svolgimento dell'incarico professionale, consente – in ipotesi di particolare complessità tecnica – di invocare l'attenuazione di responsabilità ex art. 2236 c.c.
In ogni caso, l'eventuale autorizzazione del giudice delegato, potendo al limite rilevare solo in termini di concorso dell'organo giurisdizionale, non esonera da responsabilità il curatore medesimo.