Nella liquidazione del patrimonio ex l. n. 3 del 2012 operano, pur in mancanza di espressa previsione normativa, i principi sanciti dall'art. 43 (interruzione del giudizio e subentro del curatore nella posizione processuale del fallito) e dall'art. 52, comma 2, l.fall. (accertamento delle pretese creditorie o dei titolari di diritti reali o personali esclusivamente mediante la verifica del passivo).
È inopponibile alla procedura di liquidazione del patrimonio il decreto ingiuntivo, non ancora divenuto definitivo e l'iscrizione ipotecaria nel frattempo eseguita sulla base del titolo provvisoriamente esecutivo e, dunque, ancora suscettibile di caducazione.