Note

Crisi d'impresa 22.04.2015

Interpretazione del decreto di esecutività dello stato passivo e limiti della cognizione del giudice delegato in sede di riparto

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CASS. CIV. - sez. I - 20 gennaio 2015, n. 892  –  Nel riparto dell'attivo fallimentare, il decreto di esecutività dello stato passivo svolge la stessa funzione del titolo esecutivo giudiziale nell'esecuzione individuale. Sicché anche l'interpretazione del decreto di esecutività dello stato passivo, come quella del titolo esecutivo giudiziale, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento di ammissione al passivo costituisce per ogni creditore il titolo necessario per essere soddisfatto in sede fallimentare. In mancanza, quindi, di un esplicito provvedimento di ammissione ex artt. 93 ss. l. fall., il creditore, che non abbia proposto opposizione allo stato passivo non può reclamare ex art. 26 legge fallimentare per la mancata previsione del credito in sede di riparto.