TRIBUNALE DI MILANO - 18 giugno 2015 - L’art. 42, paragrafo 2, del Regolamento n. 1346 del 2000 non si applica alle «procedure interne con elementi di estraneità». Il creditore straniero, ai sensi dell’art. 122 c.p.c., ha l’onere di formulare domanda di ammissione al passivo del fallimento in lingua italiana.
Note
Crisi d'impresa 02.08.2016
Insolvenza transnazionale e lingua del procedimento di ammissione al passivo
di Marco Conforto