Cosa succede se, durante la fase di esecuzione del concordato, liquidatorio o in continuità aziendale, il proponente si accorge di non poter adempiere alle obbligazioni concordatarie, così come confezionate nella proposta originariamente accettata dai creditori ed omologata dal tribunale? In tale circostanza, l’alternativa è soltanto tra la risoluzione per inadempimento, su istanza dei creditori rimasti insoddisfatti – con eventuale dichiarazione di fallimento, su istanza dei medesimi creditori o del PM –, e la dichiarazione di fallimento volontario? Oppure è possibile immaginare un percorso alternativo, forse più efficiente per i creditori ed il debitore? È possibile, cioè, immaginare una rinegoziazione delle condizioni del concordato post-omologazione? E se sì, attraverso quale meccanismo? Questi sono i quesiti ai quali tenterò di dare soluzione nel presente lavoro che, tocca un tema finora inesplorato.
Editoriali
Crisi d'impresa 22.12.2015
La rinegoziazione del concordato post-omologazione
di Daniele Vattermoli