Sommario:
- 1. Premessa di metodo.
- 2. L'obbligatorietà della allerta interna come composizione della probabilità della crisi e la dipartita verso la dimensione astratta delle ipotesi concordatarie della legge fallimentare.
- 3. I contratti atipici di composizione.
- 4. La composizione esplicita ed implicita dei gruppi.
- 5. Conclusioni.
- 6. Riferimenti bibliografici.
Il d.l.n. 118 del 2021 – a dispetto delle dimensioni quantitativamente ridotte – assume una portata precettiva, talmente dirompente, da realizzare, al tempo stesso: l'esilio delle regole della legge fallimentare, in tema di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione in una dimensione astratta e desueta; nonché la vetustà, prima del nascere – e salve le regole già entrate in vigore - del farraginoso e ridondante cciii, segnando, all'interprete, una via alternativa alla “selva oscura” del “procedimento unitario” di cui agli artt.40 ss. c.c.i.i., che lo porti rapidamente ad una soluzione della disfunzione, dalla matrice negoziale (arg. art. 11 lett a e c) ovvero fondante sul concordato semplificato ex art. 18 quale procedura a presidio di una formidabile semplificazione, rispetto alle “complicazioni complesse” del concordato preventivo della legge fallimentare e del c.c.i.i.