Sommario:
- 1. Inquadramento.
- 2. La nuova disciplina: in particolare, le modalità di liquidazione.
- 3. Il liquidatore giudiziale.
- 4. L'attività del commissario giudiziale.
- 5. Riferimenti bibliografici.
La fase esecutiva del concordato preventivo è stata da sempre oggetto di scarse attenzioni da parte del legislatore che, nell'attuale assetto della legge fallimentare, dedica ad essa solo due disposizioni: 1) l'art. 182 l.fall., intitolato “cessioni”, destinato a trovare applicazione, appunto, per il concordato con cessione dei beni; 2) l'art. 185 l.fall., rubricato «esecuzione del concordato», disciplinante, essenzialmente, l'esercizio del potere di vigilanza da parte del commissario giudiziale.