Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. La continuità aziendale “tramite un diverso imprenditore” nel concordato preventivo.
- 3. La prosecuzione dell'attività (da parte di curatore o affittuario) e la conservazione del valore dell'impresa nella liquidazione giudiziale.
- 4. La continuità aziendale nell'art. 2086 c.c.
- 5. Considerazioni finali.
- 6. Riferimenti bibliografici.
Le norme del nuovo codice della crisi e della insolvenza, anche sulla base delle sollecitazioni dell'Unione europea, rivolgono particolare considerazione alla conservazione del valore dell'impresa. Tale finalità può sembrare utopistica (come taluno ha sottolineato riferendosi al c.d. “mito” della continuità aziendale) rispecchiando una visione scarsamente pragmatica della realtà ed esprimendo al contempo un calo di considerazione rispetto alla tutela dei creditori da realizzarsi tradizionalmente mediante logiche strettamente liquidatorie ma è comunque da constatare, esaminando il tenore di talune disposizioni, una innegabile concentrazione sulla salvaguardia dei complessi produttivi. L'attenzione si riscontra in particolare nel contesto degli artt. 84 ss., 211-214 e 375 del nuovo codice della crisi, sui quali ci soffermeremo nel prosieguo.