Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis” è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all'art. 1917 c.c., comma 1, non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Rispetto al singolo contratto di assicurazione, la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei relativi rimedi (responsabilità risarcitoria precontrattuale; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausole abusive).
Note
Banca finanza assicurazioni 07.12.2018
Tipicità delle clausole claims made e rimedi esperibili dall'assicurato
di Francesca Gervasio