Trib. Milano, Sez. X
La sentenza annotata stabilisce che il premio pagato per una polizza infortuni vada a vantaggio dell'assicurato e non dell'autore del fatto illecito.
Gli argomenti sviluppati dal Tribunale meneghino danno giustizia a chi, previdentemente, si è assicurato contro gli infortuni, dando una lettura sulla causa in concreto del contratto assicurativo e affermando la natura previdenziale e non indennitaria della polizza, se nel contratto è prevista la rinuncia alla surroga di cui all'art. 1916, comma 4, c.c., da cui consegue che quanto pagato dall'assicuratore privato a titolo di indennizzo si somma a quanto risarcito dal responsabile civile.
La sentenza è coerente con le norme del codice civile e con la prassi assicurativa che da sempre ha consentito il cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno da fatto illecito, inserendo nel contratto la deroga alla surroga.
Chi, infatti, ha interesse a pagare un premio assicurativo se dello stesso si avvantaggia colui che gli ha provocato il danno?
La risposta appare scontata.