Note

Banca finanza assicurazioni 22.05.2015

Obbligo di restituzione della impresa assicurativa in LCA per la frazione del rapporto contrattuale con l’impresa succedutale nel portafoglio assicurativo

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CASS. CIV. - sez. I - 20 novembre 2014, n. 24759  -  In tema di principi regolativi del concorso, l’impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa che, dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del decreto ministeriale di messa in liquidazione, abbia incassato il pagamento dell’intero premio dell’assicurato, e cioè non solo quello afferente al residuo di rapporto assicurativo con sé medesima, ma anche per la frazione del rapporto contrattuale con l’impresa che le sia succeduta nel portafoglio assicurativo, è tenuta, indipendentemente dalle ragioni di tale incasso (se in base ad un mandato ovvero alla gestione di affari altrui), a restituire tali somme alla sua creditrice, la quale ha diritto di essere collocata tra i creditori in prededuzione ai sensi dell’art. 111 della legge fallimentare, disposizione richiamata dall’art. 212 della stessa legge, a differenza del corrispettivo credito per le somme incassate, a titolo di premio dell’assicurato, prima della pubblicazione del citato decreto ministeriale.