CASS. CIV. - sez. I - 10 luglio 2013, n. 17101 - La sentenza in esame stabilisce il principio secondo il quale la Sim in liquidazione coatta amministrativa può rifiutare la restituzione in toto degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente, prima di aver accertato di poter soddisfare tutte le pretese restitutorie degli aventi diritto iscritti nella stessa sezione separata del passivo.
Frattanto, il commissario liquidatore in applicazione dell’art. 91 TUB, richiamato dall’art. 57, TUF, può procedere soltanto a restituzioni parziali, i cui limiti debbono però prudenzialmente essere stabiliti, onde non pregiudicare le pretese restitutorie degli altri clienti.