È illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi del nominativo del cliente da parte della banca per le operazioni di acquisto, con leva finanziaria, e vendita, con clausola di marginalizzazione del rischio, di titoli mobiliari come schema operativo che sottende un acquisto di “pronti contro termine”, la cui segnalazione è invece prevista dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 di Banca d’Italia e non è suscettibile di estensione analogica ad altre categorie di operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.