Nella sentenza in esame la Suprema Corte è chiamata ad esprimersi in merito ad un caso in cui un istituto bancario è ritenuto civilmente responsabile per danni nei confronti di un cliente del di cui conto corrente aveva bloccato l'operatività a causa della mancata autorizzazione dello stesso al trattamento dei propri dati sensibili.
Tale consenso era stato indicato dalla banca come conditio sine qua non l'esecuzione del contratto di conto corrente non avrebbe potuto verificarsi.
I giudici di legittimità, distaccandosi da quanto deciso in primo e secondo grado, hanno stabilito che tale richiesta equivale ad una limitazione dell'autonomia privata relativa ai principi della legge sulla privacy, essendo questi posti a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.