Sommario:
- 1. L’unità delle prerogative delle autorità dei mercati finanziari.
- 2. La potestà sanzionatoria di AGCM nel codice del consumo e la soluzione giurisprudenziale.
- 3. La ridefinizione delle competenze sanzionatorie operata dal d.lgs. n. 21 del 2014 a recepimento delle “indicazioni europee”.
- 4. Esisteva veramente un dovere di adeguamento alle indicazioni europee? Una riflessione sulla portata e valore prescrittivo delle c.d. “lettere di messa in mora”.
- 5. Il Governo poteva effettivamente novellare l’art. 27, cod. cons. incidendo sull’attribuzioni delle autorità di settore? Un dubbio sull’esistenza del potere normativo.
- 6. Dubbi sulla compatibilità della soluzione normativa ed interpretativa relativa alla concentrazione del potere sanzionatorio in capo ad AGCM e sulla sua contrarietà alla normativa europea.
- 7. La disciplina regolamentare di AGCM.
Da tempo risalente la normativa domestica include tra le finalità dell’azione delle autorità dei mercati finanziari anche la tutela degli interlocutori delle imprese che operano nei singoli settori di competenza delle prime. Quindi, alle amministrazioni viene affidato il compito di orientare in via preventiva la condotta dei vigilati e di verificare, successivamente, il rispetto, da parte di quelli, delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza come intesi o risultanti dalla propria attività di regolazione.