Sommario:
- 1. Finalità dell’istituto e perimetro applicativo.
- 2. Cenni allo stato del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di patto marciano.
- 3. Il patto di garanzia e la condizione sospensiva.
- 4. L’inadempimento del debitore e l’eventuale differenza tra valore di stima e ammontare del debito.
- 5. Effetti e trascrizione del patto a scopo di garanzia.
- 6. Il rapporto con le prelazioni legali inerenti all’immobile.
- 7. Il procedimento di stima.
- 8. Esecuzione forzata e fallimento.
- 9. Conclusioni.
Con l’art. 2 della legge n. 119 del 30 giugno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio scorso, ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento l’istituto del “finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato” (così la rubrica del nuovo art. 48-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dalla norma testé citata). La finalità di tale previsione è resa evidente dalla rubrica del Capo I della legge (riferita anche al pegno non possessorio, collocato all’art. 1), che recita “Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti”.