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Banca finanza assicurazioni 23.08.2016

La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella l. n. 119 del 2016: il c.d. patto marciano

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Sommario:

  1. 1. Finalità dell’istituto e perimetro applicativo.
  2. 2. Cenni allo stato del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di patto marciano.
  3. 3. Il patto di garanzia e la condizione sospensiva.
  4. 4. L’inadempimento del debitore e l’eventuale differenza tra valore di stima e ammontare del debito.
  5. 5. Effetti e trascrizione del patto a scopo di garanzia.
  6. 6. Il rapporto con le prelazioni legali inerenti all’immobile.
  7. 7. Il procedimento di stima.
  8. 8. Esecuzione forzata e fallimento.
  9. 9. Conclusioni.
 

Con l’art. 2 della legge n. 119 del 30 giugno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio scorso, ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento l’istituto del “finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato” (così la rubrica del nuovo art. 48-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dalla norma testé citata). La finalità di tale previsione è resa evidente dalla rubrica del Capo I della legge (riferita anche al pegno non possessorio, collocato all’art. 1), che recita “Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti”.