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Banca finanza assicurazioni 30.09.2022

La forma dei contratti bancari: finanziamento revolving, contratto “monofirma” e “sotto nome altrui”. Verso l’attenuazione del formalismo negoziale?

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Sommario:

  1. 1. Il requisito della forma scritta dei contratti bancari
  2. 2. (Segue): possibilità di deroga
  3. 3. Le carte di credito “revolving”
  4. 4. Il contratto c.d. “monofirma”
  5. 5. Cenni sul contratto “sotto nome altrui”
  6. 6. Brevi riflessioni conclusive
 

In materia di contratti bancari, l'art. 117 del Testo unico bancario stabilisce, al primo comma, che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. In questo lavoro, l’Autrice opera un’esposizione esaustiva in merito al requisito della forma scritta dei contratti bancari – previsione che rinviene la sua ratio nell'esigenza di tutelare specifici interessi della parte debole del rapporto –, soffermandosi poi sulle carte di credito “revolving”, sul contratto c.d. “monofirma” e “sotto nome altrui”.