Sommario:
- 1. Il requisito della forma scritta dei contratti bancari
- 2. (Segue): possibilità di deroga
- 3. Le carte di credito “revolving”
- 4. Il contratto c.d. “monofirma”
- 5. Cenni sul contratto “sotto nome altrui”
- 6. Brevi riflessioni conclusive
In materia di contratti bancari, l'art. 117 del Testo unico bancario stabilisce, al primo comma, che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. In questo lavoro, l’Autrice opera un’esposizione esaustiva in merito al requisito della forma scritta dei contratti bancari – previsione che rinviene la sua ratio nell'esigenza di tutelare specifici interessi della parte debole del rapporto –, soffermandosi poi sulle carte di credito “revolving”, sul contratto c.d. “monofirma” e “sotto nome altrui”.