Approfondimenti

Banca finanza assicurazioni 10.11.2017

La controversa rilevanza degli interessi di mora nella valutazione di usurarietà delle prestazioni creditizie

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. Sulla sindacabilità “sub specie usurae” degli interessi moratori
  2. 2. (Segue): Il giudizio di usurarietà degli interessi moratori: criteri di calcolo e parametri di riferimento.
  3. 3. Conseguenze rimediali dell’usurarietà: la pretesa applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e le criticità che vi si legano.
  4. 4. (Segue): Sulla rilevanza “automatica” della pattuizione, o a condizione del verificarsi dell’inadempimento.
  5. 5. La rilevanza usuraria a fini diversi da quelli tipizzati dall’art. 1815, comma 2, c.c. (ovvero, il che non è poi così diverso, la irrilevanza “sub specie usurae” ma non ad altri fini).
  6. 6. L’“applicazione” solo “eventuale” degli interessi moratori quale aspetto (potenzialmente) interferente sulla scelta dell’apparato rimediale, tra usura originaria e usura sopravvenuta.
 
È ancora fortemente dibattuto se anche gli interessi moratori, al pari degli interessi corrispettivi, rientrino nel perimetro applicativo della disciplina anti-usura. Se, invero, la giurisprudenza di legittimità – ed una parte della giurisprudenza di merito, oltre che un consolidato filone dottrinale – appare attestata nel ricomprenderli, opposta è la linea interpretativa seguita dall'Arbitro Bancario e Finanziario, sulla scorta di altro nutrito indirizzo dottrinale e di altra parte della giurisprudenza di merito.