di Luisa Pascucci
Sommario:
- 1. Sulla sindacabilità “sub specie usurae” degli interessi moratori
- 2. (Segue): Il giudizio di usurarietà degli interessi moratori: criteri di calcolo e parametri di riferimento.
- 3. Conseguenze rimediali dell’usurarietà: la pretesa applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e le criticità che vi si legano.
- 4. (Segue): Sulla rilevanza “automatica” della pattuizione, o a condizione del verificarsi dell’inadempimento.
- 5. La rilevanza usuraria a fini diversi da quelli tipizzati dall’art. 1815, comma 2, c.c. (ovvero, il che non è poi così diverso, la irrilevanza “sub specie usurae” ma non ad altri fini).
- 6. L’“applicazione” solo “eventuale” degli interessi moratori quale aspetto (potenzialmente) interferente sulla scelta dell’apparato rimediale, tra usura originaria e usura sopravvenuta.
È ancora fortemente dibattuto se anche gli interessi moratori, al pari degli interessi corrispettivi, rientrino nel perimetro applicativo della disciplina anti-usura. Se, invero, la giurisprudenza di legittimità – ed una parte della giurisprudenza di merito, oltre che un consolidato filone dottrinale – appare attestata nel ricomprenderli, opposta è la linea interpretativa seguita dall'Arbitro Bancario e Finanziario, sulla scorta di altro nutrito indirizzo dottrinale e di altra parte della giurisprudenza di merito.