Cass. pen., sez. V,
Il contributo esamina il principio per cui il giudice penale, in mancanza di un provvedimento del giudice civile che dichiari l’inefficacia (o la revoca) della sentenza di fallimento, non può disconoscere l’efficacia di tale provvedimento nel caso di estinzione del giudizio di riassunzione a seguito di annullamento della sentenza di appello che aveva deciso il reclamo contro la sentenza di fallimento. Si approfondisce, inoltre, altro orientamento della Cassazione (civile), per cui pure nel procedimento per la dichiarazione di fallimento opera l’art. 393 c.p.c. con la conseguenza che l’estinzione del giudizio di rinvio - per la mancata riassunzione del reclamo - fa venire meno gli effetti della sentenza di fallimento.



