CASS. CIV. - sez. III - 17 novembre 2014, n. 24408 - La Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite della questione – su cui sussiste contrasto – relativa alle condizioni di applicazione, rispetto alle prove documentali, del divieto di nuove prove in appello sancito dall’art. 345 c.p.c. (nel testo – “ratione temporis” applicabile – successivo alle modifiche apportate dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), rilevando un duplice contrasto di giurisprudenza, in relazione alla nozione sia di novità della prova che di indispensabilità della stessa.
Note
Arbitrato e processo civile 20.05.2015
Sulla nozione di "novità" ed "indispensabilità" dei documenti nell'appello civile ordinario in attesa delle Sezioni Unite
di Antonella Stilo