Note

Arbitrato e processo civile 12.05.2015

Rimedi esperibili avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione successivi all’estinzione del procedimento esecutivo

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CASS. CIV. - sez. VI - 19 dicembre 2014, n. 27031  -  Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione né avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sul regolamento delle spese del processo estinto contenuti nell’ordinanza di estinzione né avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi del secondo comma dell’art. 632 c.p.c., poiché non hanno carattere definitivo, in quanto per i primi è esperibile il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 630, u.c., c.p.c. e per i secondi il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c.