CASS. CIV - sez. III - 18 settembre 2015, n. 18324 - Il potere officioso del giudice di disporre l’assunzione del teste di riferimento ai sensi dell’art. 257, comma 1, c.p.c., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti.
Il potere del giudice monocratico di disporre d’ufficio la prova testimoniale ex art. 281-ter c.p.c., ai sensi del combinato disposto degli artt. 135, lettera b), e 136, del d.lgs. n. 51 del 1998, può essere esercitato nelle cause pendenti e non trattenute in decisione alla data del 2 giugno 1999, purché non siano maturate le preclusioni istruttorie.