Antecedentemente all’introduzione, nel sistema processualcivilistico dell’art. 257-bis c.p.c., ad opera della l. n. 69 del 2009, la questione del valore probatorio di dichiarazioni scritte recanti attestazioni sui fatti di causa, provenienti da soggetti terzi, eventualmente acquisite agli atti di causa mediante le produzioni documentali di parte, andava risolta alla stregua della disciplina delle cd prove atipiche, vale a dire delle prove diverse da quelle, oggetto di tipizzazione legislativa, connotate da efficacia probatoria normativamente predeterminata. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova consentiva, nell’ordinamento processuale vigente, di porre a base del convincimento giudiziale anche le cd prove atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, laddove valutate criticamente con le altre risultanze del processo.
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Arbitrato e processo civile 02.03.2015
Dichiarazioni scritte e testimonianza scritta nel processo civile
di Antonio Lombardi