Corte di cassazione
In materia di procedimento sommario di cognizione ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel termine fissato dal giudice non determina l’improcedibilità della domanda, stante la natura non perentoria del predetto termine. Di conseguenza il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Il mancato avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell’atto, ma il semplice spostamento d’udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze. Ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un’attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale non produce effetti invalidanti in base al principio “utile per inutile non vitiatur”.