CASS. CIV. - sez. VI - 7 maggio 2015, n. 9258 - Nel caso in cui la parte effettui la notificazione di una prima impugnazione alla controparte, l’apprezzamento della tempestività di un'eventuale sua nuova impugnazione in relazione alla notificazione della prima impugnazione (quale evento evidenziatore di una conoscenza legale della sentenza impugnata e, quindi, idoneo ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., a carico dello stesso notificante), deve essere compiuto non già con riguardo al momento di perfezionamento di detta notificazione per il medesimo notificante, bensì con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il destinatario.
Lo stesso principio vale in ipotesi di notificazione della sentenza ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., decorrendo il termine breve per impugnare, anche per il notificante, dal momento in cui si perfeziona la notificazione per il destinatario.