Note

Arbitrato e processo civile 10.03.2022

Notifica alla parte e notifica al domicilio eletto nel processo tributario. Brevi note in attesa delle Sezioni Unite

Visualizzazione ZEN

Cass., Sez. V.

 

Vanno rimessi gli atti al del procedimento al Primo Presidente perché valuti l'esigenza di investire le Sezioni unite di questa Corte, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto - alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema de qua - il quadro della disciplina della notifica dell'atto processuale (ed, in particolare, della notificazione della sentenza di primo grado), risolvendo il contrasto in merito alla conformità alla disciplina speciale del processo tributario della notificazione dell'atto processuale effettuata in mani proprie (ex artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/92) nonostante l'elezione di domicilio ovvero disposta tramite l'interposizione dell'agente postale; sia di chiarire la sussistenza o meno della validità della notifica disposta presso un ufficio periferico dell'ente locale, che non sia la sede (principale) dell'ente medesimo dallo stesso indicata negli atti difensivi; sia, infine di precisare se possa ritenersi validamente disposta la notifica, ex art. 16, terzo comma, cit., mediante consegna all'addetto dell'ufficio dell'ente locale ovvero se sia, invece, necessaria la consegna al legale rappresentante dell'ente locale ovvero dell'Agenzia.