Note

Arbitrato e processo civile 18.02.2016

Note sull'istruzione probatoria del procedimento sommario di cognizione nella prima pronunzia della Cassazione

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CASS. CIV. - sez. II - 18 dicembre 2015, n. 25547  -  Nel procedimento sommario di cognizione l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., laddove dispone che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza

La pronuncia dell'ordinanza avente ad oggetto l'eventuale riscontro della non sommarietà dell'istruzione individua la barriera preclusiva che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie.