CASS. CIV. - sez. VI - 6 aprile 2016, n. 6606 - L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.
Note
Arbitrato e processo civile 19.07.2016
L'onere di contestazione concerne solo i fatti allegati dalla controparte nei propri atti e non anche i documenti dalla stessa prodotti
di Caterina Costabile