Note

Arbitrato e processo civile 06.11.2014

La contestazione generica vale come relevatio ab onere probandi

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TRIBUNALE DI MONZA – sez. I – 17 marzo 2014, n. 498  -  La pronuncia in rassegna offre lo spunto per una breve analisi  sulla  portata del principio di non contestazione nei procedimenti riguardanti, come quello in commento, l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la fornitura di merce. Si tratta del caso classico della contestazione, da parte del debitore, delle risultanze e – in generale – del contenuto della fattura. Questo documento se di per sé può essere stato sufficiente per l’emanazione del decreto poi opposto, non è, in linea generale e in un ordinario giudizio di cognizione, da solo sufficiente  a fondare piena prova sia del fatto materiale della consegna del bene, sia – e soprattutto – su ogni clausola del contratto che presuppone, prima fra tutte, il prezzo pattuito, ma anche le modalità di pagamento. Dopo aver ricostruito il fatto, si analizzano, in particolare, la natura e gli effetti del principio di non contestazione, nonché la sua applicabilità e centralità ai fini dell’attuazione di quell’esigenza di celerità del processo, imprescindibilmente collegata al diritto al “giusto processo”, costituzionalizzato dal disposto dell’articolo 111.