CASS. CIV. - sez. VI - 14 giugno 2016, n. 12248 - La sentenza emessa dal giudice di pace che abbia deciso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali dell’avvocato, a prescindere dalla forma del provvedimento, va impugnata con l’appello e non con ricorso in cassazione laddove il procedimento si è svolto con il rito ordinario e non con il rito sommario e, soprattutto, se vi è stata contestazione sull’an dell’esistenza del diritto dell’avvocato a percepire il proprio compenso professionale.
Note
Arbitrato e processo civile 27.10.2016
L’impugnazione della sentenza del giudice di pace sull’opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali dell’avvocato: appello o cassazione?
di Vito Amendolagine