CASS. CIV. - sez. VI - 29 febbraio 2016, n. 4002 - Le controversie previste dall’art. 28 l. 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall’art. 34 d.lgs. n.150 del 2011, ed a seguito dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 l. n. 794 del 1942, per la liquidazione delle spese, onorari e diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell’avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 anche nell’ipotesi che la domanda riguardi l’an debeatur della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda (massima).
Note
Arbitrato e processo civile 30.05.2016
Il nuovo corso della Cassazione quando il cliente contesta l’an debeatur nel procedimento applicabile per la determinazione del compenso dell’avvocato
di Vito Amendolagine