L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. si determina (nella formulazione della disposizione introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), oltre che in caso di mancata o tardiva introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, anche per effetto della successiva estinzione del giudizio di merito sull'opposizione, pur tempestivamente introdotto o riassunto.
Note
Arbitrato e processo civile 05.04.2018
La sospensione-estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. e l'estinzione del giudizio di opposizione: il cautelare anticipatorio
di Annalisa Signorelli