Va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel testo in vigore dal 16 settembre 2010, secondo cui «la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua proposizione». La disposizione si pone, infatti, in contrasto con l'art. 117, comma 1, cost. in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).