TRIBUNALE DI FIRENZE - sez. III - 17 gennaio 2016 - Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 28 del 2010 grava, in stretta coerenza col principio della domanda, sul creditore opposto, ossia sull’“attore sostanziale” del giudizio proposto ai sensi dell’art. 645 c.p.c.
Note
Arbitrato e processo civile 06.06.2016
La mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Firenze smentisce la recente posizione della Cassazione
di Giorgio Tombolini